Dal 7 settembre 2019, ai sensi della legge del 19 luglio 2019. sulla modifica di determinati atti in relazione all'implementazione di soluzioni nel settore dell'e-health (Journal of Laws of 2019, item 1590), si applicano nuove regole per il rilascio e il riempimento delle prescrizioni.
Prescrizioni cartacee
La nuova legge non introduce alcuna modifica all'adempimento delle prescrizioni cartacee. Il paziente avrà comunque 30 giorni di tempo per acquistare il farmaco prescritto, cibo per scopi speciali o dispositivi medici.
La quantità massima di un medicinale che può essere prescritta contemporaneamente da un medico, dentista, assistente medico o assistente medico senior per 1 paziente è la dose per 360 giorni di utilizzo del prodotto, calcolata sulla base del metodo di dosaggio specificato nella prescrizione. Su 1 prescrizione cartacea, la quantità del farmaco non può superare la quantità necessaria per l'uso per 120 giorni. Allo stesso tempo, il medico può scrivere 12 prescrizioni cartacee per il paziente per periodi consecutivi di utilizzo del prodotto, per un totale fino a 360 giorni. Fino ad ora, tali prescrizioni potevano essere rilasciate solo per 3 mesi.
E-prescrizioni
In caso di prescrizioni elettroniche, secondo la nuova legge, il paziente può acquistarle per 365 giorni dalla data di rilascio. L'eccezione sono le prescrizioni elettroniche per:
- antibiotici - data di completamento max. 7 giorni,
- stupefacenti, sostanze psicotrope e preparati contenenti questi farmaci e sostanze - data di completamento max. 30 giorni.
Sulla prescrizione elettronica, l'infermiera e l'ostetrica possono prescrivere una quantità massima di medicinale per 1 paziente alla volta per 180 giorni di utilizzo - dosi calcolate sulla base del metodo di dosaggio specificato nella prescrizione.
I medicinali prescritti per l'intero anno non possono essere assunti immediatamente, ma per un massimo di 180 giorni.
Maggiori informazioni sulle prescrizioni,
pubblicandole e applicandole nella sezione: RICETTE
Preparato sulla base di: Rynekzdrowia.pl